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In caso di decesso del datore di lavoro, quale posizione assumono gli eredi rispetto al rapporto di lavoro domestico?

In caso di decesso del datore di lavoro, quale posizione assumono gli eredi rispetto al rapporto di lavoro domestico?

L’art. 39, commi 7 e 8, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico prevede che, in caso di decesso del datore di lavoro, il rapporto di lavoro possa essere risolto nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal contratto.

I familiari conviventi del datore di lavoro, risultanti dallo stato di famiglia al momento del decesso, rispondono in solido dei crediti di lavoro maturati dalla lavoratrice fino a tale data.

Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto (TFR), le ferie maturate e non godute e gli altri importi risultanti dall’ultimo cedolino paga, tali somme possono essere richieste anche agli eredi non conviventi, nei limiti della successione ereditaria. Diversamente, eventuali ulteriori pretese, quali differenze retributive, compensi per lavoro straordinario o altri crediti non ancora accertati, non gravano automaticamente sugli eredi non conviventi.

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