Faq di Italia Civile
Relativamente poco: il minimo del CCNL
Il rapporto di lavoro domestico, che comprende figure come colf, badanti e baby-sitter, è una forma di lavoro subordinato con caratteristiche specifiche legate al particolare rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, nonché alla natura dell’attività svolta, finalizzata esclusivamente a soddisfare le esigenze della vita familiare del datore di lavoro.
Rientrano nella categoria dei lavoratori domestici, oltre a colf, badanti e baby-sitter, anche cuochi, giardinieri, autisti e maggiordomi.
Il rapporto di lavoro domestico, sia per le colf sia per le badanti, è disciplinato dalla normativa vigente e dal CCNL del lavoro domestico (colf e badanti), sottoscritto il 28 ottobre 2025 dalle organizzazioni sindacali di categoria.
L’assistente familiare, o badante, si occupa sia delle attività domestiche – come la pulizia della casa, la preparazione dei pasti e la gestione della biancheria – sia dell’assistenza personale alla persona assistita, garantendone l’igiene, la compagnia e la sorveglianza. Inoltre, può occuparsi di favorire i rapporti con l’esterno, accompagnando o supportando la persona nelle relazioni sociali e quotidiane. In sintesi, il suo compito principale è assistere chi, per età o condizioni di salute, non è più in grado di provvedere autonomamente a sé stesso.
L’assunzione regolare di una badante consente di beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali. In particolare, è possibile dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, i contributi INPS versati, entro il limite massimo di 1.549,37 euro annui.
Qualora la persona assistita sia riconosciuta come non autosufficiente, alla deduzione dei contributi si aggiunge una detrazione d’imposta pari al 19% delle spese sostenute, fino a un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito complessivo del contribuente non superi i 40.000 euro.
Il rischio è quello di incorrere in una denuncia penale per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reato punito con la reclusione fino a tre anni e con una multa fino a 15.000 euro per ogni persona coinvolta.
Si può incorrere nel reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che comporta una denuncia penale, con il rischio di reclusione fino a tre anni e di una sanzione pecuniaria fino a 15.000 euro per ciascuna persona favorita.
Sono necessari:
- documento di identità e codice fiscale del datore di lavoro;
- documento di identità, codice fiscale e (se cittadina extra UE) permesso di soggiorno valido della badante;
- contratto di lavoro e comunicazione di assunzione all’INPS.
Sì. La badante convivente vive presso l’abitazione della persona assistita e ha diritto a vitto e alloggio, oltre allo stipendio. L’orario di lavoro e i riposi sono regolati dal CCNL.
La badante può aiutare nella somministrazione dei farmaci solo se questi sono già stati prescritti dal medico e secondo le indicazioni ricevute. Non può in alcun modo modificare dosi o terapie, né svolgere attività di tipo sanitario riservate a personale qualificato.
Sì. In caso di ferie, malattia o assenza prolungata, è possibile assumere una badante sostitutiva con un contratto temporaneo, comunicando regolarmente l’assunzione all’INPS per il periodo necessario.
Sì. Anche la badante ha diritto a ferie retribuite, tutela in caso di malattia e al Trattamento di Fine Rapporto (TFR), come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico.
La badante svolge assistenza alla persona e supporto domestico. L’OSS (Operatore Socio Sanitario) ha una formazione sanitaria specifica e può svolgere mansioni di tipo assistenziale più qualificato, ma solo se impiegato tramite strutture o servizi autorizzati.
Prima di assumere con un impegno vincolante una colf o una badante, è fondamentale valutare tutti gli elementi importanti per fare la scelta giusta.
Una volta selezionata la persona adatta dalla rosa dei candidati, è utile osservarla all'opera durante il periodo di prova.
Le referenze sono utili, se interpellate nel modo giusto, in particolare senza preavviso, in modo da ottenere informazioni più spontanee.
Nel corso del colloquio, ciò che conta è l'impressione complessiva che si ha: in alcuni casi l'istinto dice molto più di un buon curriculum vitae, oltre alle valutazioni sull'età e sull'esperienza passata. In altri casi, invece, l'istinto non basta e bisogna mettere la persona alla prova.
Nei primi giorni è preferibile seguire la colf passo per passo per illustrarle le regole della casa, gli strumenti di lavoro e, se in casa ci sono cose di valore come quadri, divani o oggetti fragili, assicurarsi che ne abbia la giusta attenzione.
Il rapporto con i membri della famiglia è altrettanto importante: quando la colf ha le chiavi per entrare e uscire da casa e si trova a contatto con l'ambiente familiare, col tempo viene considerata una persona di fiducia.
L'immobile può essere dato in locazione senza ostacoli e l'inquilino può trasferirvi la residenza ed avere uno stato di famiglia a sè.
Per non avere alcun tipo di problema sarà sufficiente spiegare la situazione al nuovo inquilino, avendo gi avviato la pratica per la cancellazione d'ufficio della residenza dell'ex colf.
L'intestatario dell'auto non corre rischi se l'auto è guidata dalla colf, badante o babysitter che, in caso dincidente, sarà identificata come guidatore.
Se invece l'auto è concessa in comodato alla colf, che la usa in modo esclusivo al posto del proprietario, occorre annotare sul libretto il suo nome. Si può poi stipulare una polizza infortuni che copra dai danni la colf alla guida.
Nel caso in cui sia stata avviata la richiesta di cancellazione per conto terzi per espatrio, sarà sufficiente avvertire il potenziale acquirente della procedura in corso, così da evitare contestazioni nel caso in cui acquistasse l'immobile prima della conclusione della procedura e si vedesse poi arrivare in casa i vigili urbani per la verifica.
In caso di dubbi da parte del potenziale acquirente, si può ovviamente stipulare il compromesso e prevedere la data del rogito alla fine della procedura di cancellazione.
No, il pagamento delle spese per il rientro a casa è dovuto solo alla cessazione del rapporto di lavoro, non è invece previsto per le vacanze.
Il Testo Unico sullImmigrazione (art. 5 bis, comma 1, lettera b) prevede espressamente solo che il datore di lavoro formalizzi l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza al termine della prestazione.
Non cè alcuna incompatibilità: le norme che consentono di richiedere permessi per l'assistenza a familiari disabili non prevedono l'obbligo della continuità ed esclusività dell'assistenza.
L'Inail, con la circolare 90/2007, ha inoltre precisato che non è necessario che l'assistenza sia quotidiana, ma deve comunque avere i caratteri di sistematicità e adeguatezza.
No, la colf non entra automaticamente nello stato di famiglia dell’assistito. Pur trasferendo la residenza presso la stessa abitazione per motivi legati all’attività di assistenza, può risultare iscritta in uno stato di famiglia separato. È quindi possibile richiedere al Comune la formazione di due stati di famiglia distinti, dimostrando l’assenza di vincoli familiari tra le persone conviventi.
Dal punto di vista fiscale, l’assistito non perde alcuna agevolazione per effetto della residenza della colf.L’unica possibile variazione riguarda la tariffa dei rifiuti (TARI), che in molti Comuni viene calcolata anche in base al numero delle persone residenti nell’immobile.
No, non esiste alcun obbligo di concedere la residenza presso l’abitazione dell’assistito ai familiari della colf.
La residenza della lavoratrice presso l’immobile è infatti legata esclusivamente alle esigenze connesse al rapporto di lavoro e all’attività di assistenza svolta.
Inoltre, alla cessazione del contratto di lavoro viene meno anche il presupposto che giustifica la permanenza nell’alloggio, e pertanto non sussiste alcun obbligo di continuare a mettere a disposizione l’abitazione né per la colf né per eventuali familiari.
Se il genitore dispone esclusivamente della propria abitazione, è possibile valutare alcune soluzioni per generare un reddito utile a sostenere le spese dell’assistenza domiciliare.
Tra le opzioni più comuni vi sono l’affitto di una stanza dell’immobile, qualora gli spazi lo consentano, oppure la vendita della nuda proprietà, mantenendo il diritto di abitazione o l’usufrutto. Entrambe le soluzioni possono permettere di ottenere risorse economiche aggiuntive senza dover rinunciare all’utilizzo della casa.
Durante le due ore di riposo giornaliero previste dal contratto, la colf è libera di allontanarsi dall’abitazione e di gestire il proprio tempo come preferisce. Se, invece, durante tale fascia oraria le viene richiesto di rimanere disponibile o di svolgere attività di sorveglianza, il periodo non può essere considerato effettivo riposo, ma deve essere qualificato come orario di lavoro e, pertanto, retribuito.
Sì. La legge consente di effettuare prestiti tra privati, purché non vengano applicati interessi usurari o condizioni contrarie alla normativa vigente.
È consigliabile formalizzare il prestito mediante una scrittura privata, che impegni entrambe le parti e costituisca prova documentale in caso di contestazioni. Inoltre, è opportuno predisporre una ricevuta attestante l’erogazione della somma, nella quale siano indicati la data, l’importo concesso e le modalità di restituzione, specificando eventualmente che il prestito è infruttifero, ossia senza interessi.
La documentazione dovrebbe riportare i dati identificativi delle parti (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale) ed essere redatta in duplice copia, firmata sia dal datore di lavoro sia dalla lavoratrice.
No. Il datore di lavoro domestico non è tenuto a verificare né a controllare che la colf adempia ai propri obblighi fiscali. La responsabilità relativa alla corretta dichiarazione dei redditi e al pagamento delle eventuali imposte dovute ricade esclusivamente sulla lavoratrice, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
L’art. 39, commi 7 e 8, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico prevede che, in caso di decesso del datore di lavoro, il rapporto di lavoro possa essere risolto nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal contratto.
I familiari conviventi del datore di lavoro, risultanti dallo stato di famiglia al momento del decesso, rispondono in solido dei crediti di lavoro maturati dalla lavoratrice fino a tale data.
Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto (TFR), le ferie maturate e non godute e gli altri importi risultanti dall’ultimo cedolino paga, tali somme possono essere richieste anche agli eredi non conviventi, nei limiti della successione ereditaria. Diversamente, eventuali ulteriori pretese, quali differenze retributive, compensi per lavoro straordinario o altri crediti non ancora accertati, non gravano automaticamente sugli eredi non conviventi.
Non tutti i permessi di soggiorno rilasciati in Italia consentono di lavorare in altri Paesi dell’Unione Europea. Tale possibilità è riconosciuta ai cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che possono trasferirsi in un altro Stato membro dell’Unione Europea e svolgervi attività lavorativa o di studio, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa del Paese di destinazione.
Questa facoltà si applica negli Stati membri che hanno recepito la Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.
Sì. Un cittadino straniero non residente in Italia può fare ingresso nel territorio italiano per sottoporsi a specifiche cure mediche, anche se non è iscritto al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
In questi casi, l’interessato deve ottenere il titolo di ingresso eventualmente richiesto dalla normativa vigente e sostenere integralmente i costi delle prestazioni sanitarie, delle spese di soggiorno e di ogni altro onere connesso alle cure, salvo diverse disposizioni previste da accordi internazionali o da specifiche normative.
No. Le assenze dal territorio nazionale non interrompono il periodo di soggiorno richiesto, purché non superino sei mesi consecutivi e, complessivamente, dieci mesi nell’arco dei cinque anni di riferimento.
Tali limiti non si applicano quando l’assenza è dovuta all’adempimento degli obblighi militari, a gravi e documentati motivi di salute oppure ad altri comprovati motivi di particolare rilevanza previsti dalla normativa vigente.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ha durata a tempo indeterminato e attesta il diritto del titolare a soggiornare stabilmente in Italia.
Resta fermo l’obbligo di aggiornare o rinnovare il documento materiale che lo rappresenta secondo le modalità e le scadenze previste dalla normativa vigente.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere richiesto dagli stranieri che soggiornano in Italia per motivi di studio o formazione professionale, per protezione temporanea, per motivi umanitari (nei casi previsti dalla normativa applicabile), per richiesta di asilo o protezione internazionale in attesa di definizione della procedura, nonché dai titolari di permessi di soggiorno di breve durata.
Sono inoltre esclusi i soggetti che soggiornano in Italia in virtù di uno status diplomatico, consolare o equiparato, secondo quanto previsto dalle norme nazionali e internazionali vigenti.
Agli stranieri ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.